La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                   (Assegno mensile di assistenza)

  A  decorrere  dal  1  maggio  1969 e' concesso ai sordomuti di eta'
superiore  agli  anni  18  un  assegno  mensile di assistenza di lire
12.000.
  Agli  effetti  della  presente  legge  si  considera  sordomuto  il
minorato  sensoriale  dell'udito  affetto  da  sordita'  congenita  o
acquisita  durante l'eta' evolutiva che gli abbia impedito il normale
apprendimento  del linguaggio parlato, purche' la sordita' non sia di
natura  esclusivamente  psichica  o dipendente da causa di guerra, di
lavoro o di servizio.
  L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che
siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.
  A coloro che fruiscono di pensioni, assegni o rendite, di qualsiasi
natura  o provenienza, di importo inferiore alle lire 12.000 mensili,
l'assegno   di   cui   al   primo  comma  e'  ridotto  nella  misura,
corrispondente all'importo del trattamento goduto.
  Con  la  mensilita'  relativa  al  mese  di dicembre e' concesso un
tredicesimo  assegno di lire 12.000, che e' frazionabile in relazione
alle mensilita' corrisposte nell'anno.