Art. 12.
                      (Norme per la revisione)

  Il  comitato  provinciale  di assistenza e beneficenza pubblica, di
cui all'articolo 2, puo' disporre accertamenti sulla permanenza delle
condizioni  di  assistibilita',  previste  dalla  presente legge, nei
confronti  dei beneficiari dell'assegno, deliberando, se del caso, la
revoca della concessione.
  Avverso tale provvedimento, e' ammesso ricorso nei termini e con le
modalita' di cui agli articoli 2, 4, 5.