Art. 12. (Norme per la revisione) Il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di cui all'articolo 2, puo' disporre accertamenti sulla permanenza delle condizioni di assistibilita', previste dalla presente legge, nei confronti dei beneficiari dell'assegno, deliberando, se del caso, la revoca della concessione. Avverso tale provvedimento, e' ammesso ricorso nei termini e con le modalita' di cui agli articoli 2, 4, 5.