Art. 7. (Decorrenza dell'assegno) L'assegno mensile di assistenza per i sordomuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non fruiscono delle provvidenze previste dalla legge 18 marzo 1968, n. 388, e' corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. In caso di decesso dell'interessato l'assegno non puo' essere corrisposto agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote gia' maturate.