Art. 7.
                      (Decorrenza dell'assegno)

  L'assegno  mensile  di assistenza per i sordomuti che, alla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  non  fruiscono  delle
provvidenze   previste   dalla  legge  18  marzo  1968,  n.  388,  e'
corrisposto  con  decorrenza  dal  primo giorno del mese successivo a
quello della presentazione della domanda.
  In  caso  di  decesso  dell'interessato  l'assegno  non puo' essere
corrisposto  agli  eredi,  salvo  il diritto di questi a percepire le
quote gia' maturate.