Art. 12. 
 
  Le disposizioni di cui agli articoli 155, 156, 255, 258, 260,  261,
262 del codice civile si applicano, per quanto di ragione, anche  nel
caso di  scioglimento  o  di  cessazione  degli  effetti  civili  del
matrimonio. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 1 dicembre 1970 
 
                               SARAGAT 
 
                                                      COLOMBO - REALE 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE