Art. 7.

  Il  secondo  comma  dell'articolo  252  del  codice civile e' cosi'
modificato:
  "I  figli adulterini possono essere riconosciuti anche dal genitore
che,  al  tempo del concepimento, era unito in matrimonio, qualora il
matrimonio  sia  sciolto  per  effetto della morte dell'altro coniuge
ovvero  per  pronuncia  di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili  conseguenti  alla  trascrizione  del matrimonio celebrato con
rito religioso".