Art. 100.

  Il  personale dei ruoli organici di cui alle tabelle E, F, G, H, I,
L,  M,  annesse  alla  legge  23 dicembre 1956, n. 1417, e successive
modificazioni,  e'  inquadrato  con  le  qualifiche  stabilite  dagli
articoli 98 e 99 secondo la corrispondenza appresso specificata:


    ---->   Parte di provvedimento in formato grafico   <----

Gli  impiegati  che, anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, rivestivano la qualifica di capo tecnico principale
di  prima  classe  precedono  nell'ordine di ruolo della qualifica di
capo  tecnico  superiore  quelli che rivestivano la qualifica di capo
tecnico  principale.  I  primi  conseguono  la  seconda  classe dello
stipendio  previsto  per  la  qualifica  di capo tecnico superiore al
compimento  di  tre  anni  di  effettivo  servizio nella qualifica di
provenienza ed in quella di inquadramento.