Art. 107.
                         (Norme particolari)

  Le  disposizioni di cui agli articoli 21, 27, 36, 37, 41 e 42 della
presente  legge non si applicano al personale dipendente dall'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato.
  Restano  salve  le  disposizioni  di  cui agli articoli 15, secondo
comma, e 18 della legge 8 dicembre 1961, n. 1265.