Art. 111. 
                     (Disposizioni transitorie) 
 
  Le anzianita' minime di servizio previste per  la  promozione  alle
qualifiche di ispettore capo, di segretario superiore di la classe ed
equiparate, di  capo  stazione  sovrintendente  ed  equiparate,  sono
ridotte a tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore  del
presente decreto rivestono rispettivamente la qualifica di  ispettore
principale, di segretario superiore ed equiparate, di  capo  stazione
superiore ed equiparate. 
  Il personale che alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto riveste la qualifica di ispettore di 1ª classe sara'  ammesso
allo scrutinio per merito comparativo per la promozione  a  ispettore
capo al compimento di sette anni nella carriera direttiva. 
  Agli scrutini di avanzamento alle qualifiche  di  comandante  e  di
direttore di macchina per l'anno 1971 e'  ammesso  il  personale  che
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto   riveste
rispettivamente la qualifica di ufficiale navale di 1ª  classe  e  di
ufficiale macchinista di 1ª classe con almeno tre anni di  anzianita'
nella qualifica. 
  Agli scrutini d'avanzamento a comandante ed a direttore di macchina
dei successivi quattro anni  sono  ammessi  rispettivamente  i  primi
ufficiali navali ed i  primi  ufficiali  di  macchina  a  prescindere
dall'anzianita' nella qualifica. 
  Il personale che alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto riveste la qualifica di revisore  principale  o  di  revisore
capo e' ammesso allo scrutinio d'avanzamento per merito comparativo a
revisore  superiore  al  compimento  di  sette  anni  complessivi  di
servizio nella carriera di concetto  degli  uffici  e  dei  dirigenti
d'esercizio. 
  Il personale in  servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e' ammesso al passaggio alla qualifica di  ispettore
principale mediante concorso interno, nel limite  dei  posti  di  cui
alla nota 3 posta in calce al quadro 6 degli  avanzamenti,  allorche'
risulti  rivestito  della  qualifica  di  segretario   superiore   ed
equiparata, di capo stazione superiore ed equiparata. 
  Ai fini dell'ammissione al concorso di cui al precedente  comma  e'
richiesta l'anzianita' minima di 13 anni nella carriera del personale
di concetto degli uffici o di  quella  dei  dirigenti  dell'esercizio
ovvero complessivamente in entrambe le carriere. 
  Il personale rivestito alla data di entrata in vigore del  presente
decreto di una delle  qualifiche  del  personale  di  concetto  degli
uffici o dei dirigenti dell'esercizio e  ammesso  al  passaggio  alla
qualifica di Ispettore mediante  concorso  interno,  nel  limite  dei
posti  di  cui  alla  nota  3  posta  in  calce  al  quadro  6  degli
avanzamenti, allorche' risulti in possesso dell'anzianita' di  almeno
nove anni in una delle predette carriere ovvero  complessivamente  in
entrambe. 
  L'anzianita'  minima  di  servizio  per  l'ammissione  al  concorso
interno per motorista e' ridotta a tre anni per coloro che alla  data
di entrata in vigore del presente decreto rivestono la  qualifica  di
carbonaio. 
  I posti disponibili nella qualifica di capo treno  sono  conferiti,
nel  limite  del  sessanta  per  cento,  per  merito  comparativo  al
personale che alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto
riveste la qualifica di conduttore ed  e'  abilitato  alla  dirigenza
convogli. 
  Il personale proveniente dalla soppressa  qualifica  di  interprete
superiore concorre all'avanzamento a capo gestione sovrintendente  se
in possesso della idoneita' alla dirigenza impianti. 
  Si prescinde da detto requisito  per  gli  avanzamenti  per  l'anno
1971. Parimenti si prescinde dal possesso della prescritta  idoneita'
per l'avanzamento a capo gestione superiore,  per  l'anno  1971,  nei
confronti del personale proveniente  dalle  soppresse  qualifiche  di
interprete principale e di interprete di 1ª classe. 
  Il personale della soppressa qualifica di frenatore  potra'  essere
inquadrato nella qualifica di assistente viaggiante a condizione  che
consegua la prescritta abilitazione entro dodici mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto. 
  In caso contrario sara' inquadrato nella  qualifica  di  ausiliario
viaggiante. 
  Il personale che alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  esercita  le  mansioni  di  tecnico  di   radiologia   viene
inquadrato,  nei  limiti  dei  posti   disponibili,   previo   parere
favorevole, del consiglio di amministrazione, nel ruolo  dei  tecnici
di  radiologia;  gli   interessati   conservano   nel   nuovo   ruolo
l'anzianita' della carriera esecutiva degli uffici di  cui  risultino
in possesso. 
  L'attuale ruolo degli infermieri e' trasformato ad esaurimento,  il
relativo  personale  conserva  ad  personam  le  qualifiche  in  atto
rivestite  ed  e'  ammesso  a  concorrere,  nei  limiti   dei   posti
disponibili, nella qualifica di infermiere appartenente alla carriera
esecutiva mediante concorso per esami e per titoli. 
  Il personale che, entro i 12 mesi precedenti la data di entrata  in
vigore del presente decreto,  sia  stato  utilizzato  alla  guida  di
automezzi  per  almeno  novanta  giornate  di   effettivo   servizio,
concorre, nei limiti dei posti disponibili, su  domanda  da  prodursi
entro trenta giorni all'inquadramento nella qualifica di autista. 
  L'inquadramento avverra' secondo l'ordine di graduatoria  formulata
sulla base delle giornate di utilizzazione nell'ultimo biennio. 
  Il personale gia' rivestito di una delle  soppresse  qualifiche  ad
personam conserva, ai fini dell'avanzamento, il trattamento giuridico
previsto dalle norme vigenti anteriormente alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  L'anzianita' minima prescritta per l'ammissione  agli  scrutini  di
avanzamento a commesso capo e' ridotta a sette, anni per il personale
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  L'anzianita'  minima  prescritta  per  l'ammissione  agli  scrutini
d'avanzamento ad assistente capo di stazione e' ridotta a cinque  per
il personale in servizio alla data di entrata in vigore del  presente
decreto ed a quattro per il personale pervenuto  dalla  qualifica  di
assuntore a  quella  di  assistente  di  stazione  mediante  concorso
interno. 
  Per coloro che all'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  non
abbiano ancora  conseguito  l'avanzamento  o  i  cambi  di  qualifica
ammessi da speciali norme legislative e regolamentari  e  tuttora  in
corso di attuazione o da concorsi interni gia' autorizzati ancora  in
via di svolgimento o da svolgere, i relativi  provvedimenti  sono  da
deliberarsi nelle preesistenti qualifiche in base alle quali si opera
l'equiparazione di cui al precedente art. 106.