Art. 127.
                         (Passaggi di ruolo)

  Un  sesto  dei  posti  disponibili  nella qualifica di dirigente di
esercizio  e'  conferito  mediante  concorso  per esame al quale sono
ammessi gli impiegati delle tabelle di cui all'art. 125 con qualifica
di  dirigente di commutazione, di operatore telefonico superiore e di
capo  centrale  superiore,  ed  assimilate,  nonche' di assistente di
commutazione,  di operatore telefonico principale e di capo centrale,
ed  assimilate,  con  almeno  cinque anni di effettivo servizio nella
qualifica  o  a  prescindere  da  tale  anzianita'  se in possesso di
diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
  Gli  esami  del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e
devono   tendere   ad   accertare  la  preparazione  professionale  e
l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere
amministrativo e di esercizio.
  Un  sesto  dei  posti  disponibili  nella  qualifica  di  operatore
telefonico  principale,  o assimilata, e' conferito mediante concorso
per  esame  al  quale sono ammessi gli impiegati delle tabelle di cui
all'art. 125 e gli operai appresso indicati:
    a) sorveglianti capo ed assimilati delle tabelle XIV e XV;
    b)  smistatori  principali,  conducenti  principali, smistatori e
conducenti  ed  assimilati delle tabelle XIV e XV, con almeno tredici
anni di effettivo servizio nel ruolo;
    c)  capi  operai,  e operai specializzati; operai qualificati con
almeno  sei  anni  di  anzianita'  nel ruolo; opera comuni con almeno
tredici  anni  di  anzianita'  nel  ruolo  i periodi di anzianita' di
servizio  indicati  nelle  precedenti lettere b) e c) sono ridotti di
quattro  anni  per  i  dipendenti che siano in possesso di diploma di
istituti di istruzione secondaria di primo grado.
  Gli  esami  del  concorso  sono  a  carattere pratico su servizi di
istituto. Le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo,
terzo  e  quarto,  si  applicano anche per i passaggi alle qualifiche
intermedie rispettivamente dei ruoli di cui alle tabelle X e XIII; il
passaggio  di ruolo e', peraltro, limitato agli impiegati in possesso
del titolo di studio prescritto.
  L'ammissione  ai  concorsi  per  coloro  che non sono provvisti del
prescritto  titolo  di  studio  e' subordinata al giudizio favorevole
della Commissione centrale del personale che, a tal fine, tiene conto
della   qualita'   del   servizio  prestato,  del  rendimento,  delle
attitudini  ad  esercitare  le mansioni del ruolo cui si riferisce il
concorso stesso.
  Si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le disposizioni di cui al
precedente art. 16.