Art. 135.
                       (Qualifica ad personam)

  Ove  le  nuove qualifiche riproducano la denominazione prevista dal
precedente  ordinamento con la omissione della distinzione in classi,
o  altra  analoga,  gli impiegati in servizio alla data di entrata in
vigore  del presente decreto hanno facolta' di continuare ad usare la
precedente qualifica.