Art. 14.
                   (Attribuzioni dei consiglieri)

  Il  primo comma dell'art. 159 del testo unico approvato con decreto
del  Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito
dal seguente:
  "I  consiglieri  collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito
dei  servizi  ai  quali  sono  addetti;  istruiscono le pratiche loro
affidate;  svolgono  attivita'  di  carattere istruttorio; comunicano
agli   interessati  i  provvedimenti  adottati  dall'amministrazione;
rilasciano  certificazioni;  partecipano  a commissioni o comitati od
altri  organi  collegiali  operanti  nell'amministrazione periferica,
nonche',  quando  non  possa  provvedersi  con personale di qualifica
superiore, in quella centrale".