Art. 141.
(Inquadramento  nella  qualifica  di segretario principale in base ad
             esami espletati o in corso di espletamento)

  I  concorsi  per  merito  distinto  e gli esami di idoneita' per la
promozione  a  primo segretario, o qualifiche equiparate, in corso di
espletamento  saranno portati a termine qualora, alla data di entrata
in  vigore  del  presente decreto, siano state gia' iniziate le prove
scritte.
  I  vincitori  dei  concorsi  per  merito  distinto  precedentemente
espletati,  classificatisi  in  graduatoria oltre il numero dei posti
disponibili e gli idonei compresi nella graduatoria unica di cui agli
articoli  177  e  165  del  testo  unico  approvato  con  decreto del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3, i quali non
abbiano  conseguito  la promozione alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonche' i vincitori del concorso di merito distinto
di  cui  al  precedente  comma ed i candidati dichiarati idonei nello
stesso  concorso  o  nell'esame  di  idoneita' saranno collocati, con
effetti   giuridici   ed  economici  dal  1  luglio  1970,  anche  in
soprannumero,  nella qualifica di segretario principale o equiparata,
subito   dopo   gli  impiegati  che  gia'  rivestono  tale  qualifica
nell'ordine seguente:
    1)   vincitori  dei  precedenti  concorsi  per  merito  distinto,
classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili;
    2)  vincitori  del  concorso  per merito distinto di cui al primo
comma;
    3)  idonei  compresi nella graduatoria unica di cui agli articoli
177  e 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;
    4) idonei dell'esame di idoneita' di cui al primo comma;
    5)  idonei  dei  precedenti  concorsi  per  merito  distinto  non
compresi nella graduatoria unica di cui ai citati articoli 177 e 165,
qualunque sia l'anzianita' di servizio;
    6)  idonei  del concorso di merito distinto di cui al primo comma
qualunque sia l'anzianita' di servizio.
  I posti che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al
comma  precedente  saranno  conferiti  mediante  scrutinio per merito
comparativo fra coloro che abbiano superato i concorsi o gli esami di
promozione   alla  qualifica  immediatamente  inferiore  previsti  da
precedenti disposizioni.
  Nella  qualifica iniziale di ciascun ruolo saranno lasciati vacanti
tanti posti quanti sono quelli conferiti in soprannumero ai sensi del
presente articolo.