Art. 143.
                      (Rientro dal fuori ruolo)

  Gli   impiegati   delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  con
ordinamento  autonomo, che alla data di entrata in vigore della legge
28  ottobre  1970,  n.  775, si trovavano in posizione di fuori ruolo
presso  amministrazioni dello Stato o enti pubblici hanno facolta' di
rientrare, a domanda, nel ruolo di appartenenza.
  Il  provvedimento che dispone il rientro in ruolo e' adottato entro
tre mesi dalla data di presentazione della domanda.