Art. 149.
                    (Decorrenza delle promozioni)

  Gli  effetti  giuridici  ed  economici  delle  promozioni conferite
successivamente  al  1  luglio  1970,  e nella prima applicazione del
presente decreto, sono riportati alla predetta data del 1 luglio 1970
o  a  quella  successiva  in  cui gli interessati abbiano maturato la
prescritta anzianita', fermo restando l'ordine di ruolo.
  Agli  scrutini  di  promozione  tenuti nella prima applicazione del
presente  decreto,  secondo  i  criteri  e le modalita' relative agli
scrutini  effettuati  ora  per  allora, sono ammessi gli impiegati in
possesso dei prescritti requisiti alla data del 30 giugno 1970.
  Le  disposizioni  dei precedenti commi non concernono le promozioni
alle  qualifiche di direttore di divisione o equiparate, e superiori,
delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche ad ordinamento autonomo,
nonche'  quelle  del personale delle carriere di concetto, esecutive,
ausiliarie e dell'esercizio indicate nel capo V.
  Gli  effetti  giuridici ed economici delle promozioni del personale
delle  carriere  di  concetto, esecutive, ausiliarie e dell'esercizio
indicate  nel  predetto capo V, ove i relativi scrutini siano tenuti,
nella  prima  applicazione del presente decreto, successivamente al 1
gennaio 1971, sono riportati a quest'ultima data.