Art. 152. 
                        (Incarichi speciali) 
 
  L'art. 380 del testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 380 (Conferimento di  speciali  incarichi).  -  Per  esigenze
speciali i Ministri possono affidare lo  studio  e  la  soluzione  di
particolari problemi attinenti  agli  affari  di  loro  competenza  a
professori universitari ed a membri degli organi consultivi istituiti
presso le amministrazioni centrali. 
  In casi eccezionali in cui i problemi  da  studiare  richiedono  la
particolare competenza tecnica di estranei alle amministrazioni dello
Stato, gli incarichi predetti possono essere affidati a questi ultimi
qualora  agli  stessi  sia  notoriamente  riconosciuta  la  specifica
competenza richiesta. 
  Gli incarichi previsti dai precedenti commi sono conferiti a  tempo
determinato  con  decreto  del  Ministro  interessato,   sentito   il
consiglio di amministrazione, non possono superare l'anno finanziario
e  possono  essere   rinnovati   per   non   piu'   di   due   volte.
Complessivamente non Possono affidarsi allo stesso  incaricato  studi
interessanti una o piu' amministrazioni  o  servizi  per  un  periodo
superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto
dell'incarico. E' comunque escluso il cumulo  degli  incarichi  nello
stesso esercizio finanziario anche se  da  assolversi  per  conto  di
amministrazioni diverse. 
  Per l'osservanza dei predetti  limiti  l'incaricando  e'  tenuto  a
dichiarare per iscritto, sotto la personale responsabilita', che  nei
suoi  confronti  non  ricorre  alcuna  delle  ipotesi  di  esclusione
stabilite dal precedente comma. 
  Con lo stesso o con successivo decreto e' determinato  il  compenso
globale da  corrispondere  in  relazione  all'importanza  del  lavoro
affidato ed  ai  risultati  conseguiti.  Il  compenso  dovra'  essere
corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo  la  consegna  del
lavoro eseguito".