Art. 18.
               (Qualifiche delle carriere di concetto
                   e relative dotazioni organiche)

  Le carriere di concetto comprendono le seguenti qualifiche:
    a) personale amministrativo e contabile:
      segretario capo, ragioniere capo, ed equiparate;
      segretario principale, ragioniere principale, ed equiparate;
      segretario, ragioniere, ed equiparate;
    b) personale tecnico:
      perito capo, geometra capo, ed equiparate;
      perito principale, geometra principale, ed equiparate;
      perito, geometra, ed equiparate.
  La  dotazione  organica delle singole qualifiche e' stabilita nelle
seguenti  percentuali  della dotazione complessiva del relativo ruolo
organico:  segretario  capo,  perito  capo,  ed equiparate, dieci per
cento;  segretario  principale,  perito  principale,  ed  equiparate,
quarantacinque   per   cento;   segretario,  perito,  ed  equiparate,
quarantacinque per cento.
  Per  i ruoli organici che non comprendono qualifiche corrispondenti
a   quella  iniziale  della  carriera  la  dotazione  organica  della
qualifica terminale e' pari al dieci per cento del ruolo.
  Ferma  restando  la  dotazione  complessiva  dei ruoli organici, si
determina  il  dieci  per  cento  da  attribuire  alla qualifica piu'
elevata  computando come posto intero la eventuale frazione. Il resto
dei  posti  va  diviso  in parti uguali tra la qualifica intermedia e
quella  iniziale.  In  caso  di  numero  dispari viene attribuita una
unita' in piu' alla qualifica intermedia.
  Restano terme le disposizioni che prevedono maggiori percentuali di
posti nelle qualifiche piu' elevate.