Art. 2. (Bando di concorso) Il concorso e' indetto con decreto del Ministro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al successivo art. 5. Il termine per la presentazione delle domande e' di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il decreto con il quale e' indetto il concorso fissa il diario e la sede delle prove scritte ed eventualmente di quelle pratiche. I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta ai sensi del comma seguente, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche nella sede e nei giorni indicati nel bando. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti.