Art. 2.
                         (Bando di concorso)

  Il  concorso  e'  indetto  con  decreto del Ministro da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al successivo art. 5.
  Il  termine per la presentazione delle domande e' di trenta giorni,
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto.
  Le  domande  di  ammissione  al concorso si considerano prodotte in
tempo  utile  anche  se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
  Il decreto con il quale e' indetto il concorso fissa il diario e la
sede delle prove scritte ed eventualmente di quelle pratiche.
  I  candidati,  ai  quali non sia stata comunicata la esclusione dal
concorso  disposta  ai  sensi  del  comma  seguente,  sono  tenuti  a
presentarsi  per  sostenere  le prove scritte e pratiche nella sede e
nei giorni indicati nel bando.
  L'amministrazione  puo'  disporre  in  ogni  momento,  con  decreto
motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto
dei prescritti requisiti.