Art. 23. 
(Qualifiche delle carriere esecutive e relative dotazioni organiche) 
 
  Le carriere esecutive comprendono le seguenti qualifiche: 
    

       a) personale amministrativo:
    coadiutore superiore, ed equiparate;
    coadiutore principale, ed     \
         equiparate;               > coadiutore dattilografo,
    coadiutore, ed equiparate;    /         ed equiparate.

    
    

       b) personale tecnico:
   coadiutore tecnico superiore,     coadiutore meccanografo
         ed equiparate;                  superiore;

   coadiutore tecnico principale,   \
         ed  equiparate;             > coadiutore meccanografo.
   coadiutore tecnico ed equiparate./

    
  La dotazione organica delle singole qualifiche e'  stabilita  nelle
seguenti percentuali della dotazione complessiva del  relativo  ruolo
organico: coadiutore  superiore,  ed  equiparate,  dieci  per  cento;
coadiutore  principale,  ed  equiparate,  quarantacinque  per  cento;
coadiutore,  ed  equiparate,  quarantacinque  per  cento;  coadiutore
meccanografo  superiore  dieci  per  cento;  coadiutore  meccanografo
novanta per cento. Si osserva il disposto di cui al terzo,  quarto  e
quinto comma dell'art. 18. 
  I contingenti di  posti  per  le  qualifiche  di  coadiutore  e  di
coadiutore principale, ed equiparate,  del  personale  amministrativo
sono distinti dal contingente previsto per la qualifica di coadiutore
dattilografo, che e' determinato riducendo di uno  stesso  numero  di
posti le dotazioni organiche delle prime due. 
  Nei ruoli in cui sia prevista,  la  qualifica  di  assistente  alla
vigilanza, equiparata a coadiutore principale, e' conferita a scelta,
previo parere favorevole del consiglio di  amministrazione,  tra  gli
impiegati della carriera ausiliaria dell'amministrazione  con  almeno
venti anni di effettivo servizio di ruolo.