Art. 26.
                (Promozione a coadiutore principale)

  I  posti  disponibili  nella  qualifica di coadiutore principale, o
equiparate,  detratti  quelli  da  attribuire  ai sensi dell'articolo
seguente,  sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito
comparativo  e  per  quattro  quinti  mediante  scrutinio  per merito
assoluto,  ai  quali  sono  ammessi i coadiutori, o equiparati, dello
stesso  ruolo  che  abbiano  compiuto otto anni di effettivo servizio
nella qualifica.
  Gli  impiegati  promossi per merito comparativo precedono nel ruolo
quelli promossi per merito assoluto.