Art. 30.
                 (Mansioni del personale ausiliario)

  Il  personale  ausiliario  addetto agli uffici provvede a mantenere
l'ordine  e  la  pulizia degli uffici cui e' assegnato, disimpegna il
servizio  di  anticamera,  vigila l'accesso del pubblico agli uffici,
esegue  il  trasporto  dei  fascicoli  e di altri oggetti, disimpegna
mansioni  di  guardiania  e  custodia,  di  manovra  di  ascensori  e
montacarichi   ed  adempie  agli  incarichi  di  carattere  materiale
inerenti al servizio.
  Il  personale  ausiliario  tecnico esplica le mansioni previste dai
singoli ordinamenti.
  Il  personale  che  riveste la qualifica di autista e' addetto alla
conduzione  di  autoveicoli  o  di  motoveicoli  nonche' alla piccola
manutenzione  e  pulizia  dei  medesimi;  durante le ore di attesa e'
addetto, ove occorra, ai servizi di cui al primo comma.
  Il  personale  che  riveste  la  qualifica di capo autorimessa puo'
essere   utilizzato,   ove   occorra,  anche  per  la  conduzione  di
autoveicoli.
  Al  personale  delle  carriere  ausiliarie  di  cui  al primo ed al
secondo  comma  che,  munito  di patente di guida, ne faccia domanda,
possono  essere  affidate,  ove  ricorrano  particolari  esigenze  di
servizio,  le  mansioni  degli  autisti previo accertamento, mediante
prova pratica, della loro idoneita'.