Art. 34.
                        (Personale comandato)

  Gli  articoli  56  e  57  del testo unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti
dai seguenti:
  "Art.  56  (Comando presso altra amministrazione). - L'impiegato di
ruolo   puo'  essere  comandato  a  prestare  servizio  presso  altra
amministrazione  statale  o  presso  enti  pubblici,  esclusi  quelli
sottoposti   alla   vigilanza  dell'amministrazione  cui  l'impiegato
appartiene.
  Il comando e' disposto, per tempo determinato e in via eccezionale,
per  riconosciute  esigenze  di  servizio  o quando sia richiesta una
speciale competenza.
  Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti
l'impiegato ed il consiglio di amministrazione.
  Per  il  comando  presso  un ente pubblico il decreto dovra' essere
adottato  anche  con  il  concerto  del  Ministro per il tesoro e del
Ministro titolare dell'amministrazione vigilante.
  Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si
provvede  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri,
sentito   il   Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  dei  Ministri
competenti.
  Salvo  i  casi  previsti dai precedenti commi e dal successivo art.
58,  e'  vietata  l'assegnazione,  anche  temporanea, di impiegati ad
uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui
essi appartengono".
  "Art.  57  (Trattamento  del  personale  comandato  e  carico della
spesa).  - L'impiegato in posizione di comando e' ammesso agli esami,
ai concorsi ed agli scrutini di promozione nonche' ai concorsi per il
passaggio  alla qualifica intermedia della carriera superiore in base
alle normali disposizioni.
  La  spesa  per  il personale comandato presso altra amministrazione
statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.
  Alla  spesa  del  personale comandato presso enti pubblici provvede
direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va
a   prestare   servizio.   L'ente  e',  altresi',  tenuto  a  versare
all'amministrazione   statale  cui  il  personale  stesso  appartiene
l'importo  dei  contributi e delle ritenute sul trattamento economico
previsti dalla legge.
  Il  periodo  di  tempo  trascorso  nella  posizione  di  comando e'
computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.
  Alle  promozioni  di  tutto  il  personale  comandato, nonche' agli
aumenti   periodici,   provvede   l'amministrazione  cui  l'impiegato
appartiene organicamente".