Art. 37. 
                       (Giudizio complessivo) 
 
  L'organo competente ad esprimere  il  giudizio  complessivo,  fermo
restando  l'obbligo  della  motivazione,  attribuisce  un   punteggio
complessivo  pari  alla  somma  dei  coefficienti  numerici  parziali
attribuiti  all'impiegato  ai  sensi  dell'articolo  precedente,  con
possibilita' di variarla, in piu' o in meno, nel  limite  del  cinque
per cento tenuto anche conto degli elementi di giudizio per  i  quali
non e' previsto il coefficiente numerico. 
  Il giudizio complessivo di "ottimo" e' attribuito al personale  che
riporti un punteggio complessivo non  inferiore  ai  nove  decimi  di
quello massimo previsto per la carriera di  appartenenza;  quello  di
"distinto" un punteggio  non  inferiore  a  otto  decimi;  quello  di
"buono" non inferiore  a  sette  decimi;  quello  di  "mediocre"  non
inferiore ai sei decimi. 
  Gli impiegati che abbiano  riportato  il  giudizio  complessivo  di
"ottimo" con  non  meno  di  novantacinque  centesimi  del  punteggio
massimo complessivo stabilito per la carriera di appartenenza possono
essere  qualificati  "eccezionali"  con  deliberazione  motivata  del
consiglio di amministrazione, su proposta degli organi competenti  ad
esprimere il giudizio complessivo, in relazione a particolari  meriti
dimostrati per attaccamento al servizio, rendimento e qualita'  delle
prestazioni rese, preparazione e capacita' professionali. Gli  organi
competenti ad esprimere il giudizio complessivo non possono  avanzare
proposta per oltre il sessanta per cento degli impiegati di  ciascuna
qualifica da loro dipendenti, il  consiglio  di  amministrazione  non
puo' attribuire l'"eccezionale" ad un numero di  impiegati  superiore
al trenta per cento degli iscritti in ruolo per ciascuna qualifica. 
  Il coefficiente numerico massimo da attribuire  per  ogni  giudizio
parziale ed il punteggio massimo complessivo  per  ciascuna  carriera
sono stabiliti con regolamento ministeriale, sentiti il consiglio  di
amministrazione e il Consiglio di Stato. 
  L'impiegato, prima di apporre la firma sul modulo con il quale  gli
e' comunicato il giudizio complessivo, prende  visione  del  rapporto
informativo.