Art. 4. (Commissioni esaminatrici) I componenti delle commissioni esaminatrici, ad esclusione del presidente, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami, ovvero per titoli ed esami, possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unita', di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500. All'integrazione delle commissioni dei concorsi per soli titoli si puo' procedere quando i candidati che abbiano presentato la domanda superino le 2.000 unita'. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 1.000.