Art. 40.
             (Decorrenza delle promozioni per scrutinio)

  Gli  scrutini  per  le  promozioni  sono tenuti due volte all'anno,
entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre.
  Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 15, le promozioni
sono   conferite  seguendo  l'ordine  di  graduatoria,  con  effetto,
rispettivamente, dal 1 luglio e dal 1 gennaio successivi.
  E'  ammesso  agli  scrutini  il  personale che matura la prescritta
anzianita',  rispettivamente,  entro le predette date del 30 giugno e
del 31 dicembre.
  L'impiegato  delle  carriere esecutive o ausiliarie puo' rinunziare
alla    promozione    conseguita,   entro   quindici   giorni   dalla
comunicazione; in tal caso la promozione stessa e' conferita ad altro
impiegato,  secondo l'ordine di graduatoria dello scrutinio. E' fatta
salva la facolta' dell'amministrazione di non accettare, per esigenze
di servizio, la rinunzia alla promozione.