Art. 41. 
                     (Valutazione di anzianita') 
 
  Ai fini del  computo  dell'anzianita'  di  servizio  richiesta  per
l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di direttore
di sezione, di segretario principale, di coadiutore principale  e  di
commesso capo, o equiparate, il servizio prestato, senza demerito, in
carriera corrispondente o superiore e' valutato  per  intero;  quello
prestato nella carriera  immediatamente  inferiore  e'  valutato  per
meta'. 
  I servizi di cui al precedente comma non  possono  essere  valutati
per piu' di quattro anni complessivi. 
  Le promozioni alle  qualifiche  indicate  non  potranno,  comunque,
essere conferite se nella  nuova  carriera  non  sia  stato  prestato
servizio effettivo per almeno tre anni, ridotti a due per le carriere
direttive. 
  I servizi militari prestati, senza  demerito,  nella  posizione  di
sottufficiale, di appuntato e di carabiniere, e gradi equiparati,  in
servizio  permanente  o  continuativo,  in  ferma  volontaria  o   in
rafferma, e nelle corrispondenti posizioni del Corpo forestale  dello
Stato sono valutati ai sensi e nei limiti di cui ai precedenti commi,
considerando equiparati quello di sottufficiale al servizio  prestato
nelle carriere esecutive e  gli  altri  al  servizio  prestato  nelle
carriere ausiliarie. 
  E' abrogato l'art. 354 del testo unico approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.