Art. 56. 
               (Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 
 
  In sostituzione dell'organico dei sottufficiali,  vigili  scelti  e
vigili permanenti del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  sono
istituite le carriere dei capi reparto e capi squadra, e dei  vigili,
con una dotazione organica pari, rispettivamente,  al  quarantacinque
ed al cinquantacinque per cento del predetto organico. Tali  carriere
sono ordinate come appresso: 
 
    a) Carriera dei capi reparto e capi squadra: 
 
Qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posti 
 
Capo reparto . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% del ruolo organico
Vice capo reparto. . . . . . . . . . . . . . . 40% del ruolo organico
Capo squadra . . . . . . . . . . . . . . . . . 45% del ruolo organico 
 
Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% 
 
    b) Carriera dei vigili: 
 
Qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posti 
 
Vigile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% del ruolo organico 
 
    Il passaggio alla carriera dei capi reparto  e  capi  squadra  si
consegue nel limite di due  quinti  dei  posti  disponibili  mediante
concorso per esame e per i restanti tre quinti mediante scrutinio per
merito assoluto, ai quali sono ammessi i vigili che abbiano  compiuto
rispettivamente quattro e sette anni di anzianita' nella carriera. Ai
vigili che passano  nella  carriera  superiore  e'  attribuito  nella
qualifica di capo  squadra  la  classe  di  stipendio  immediatamente
superiore a quella in godimento all'atto del passaggio. 
  La promozione a vice capo reparto e a capo reparto si consegue  per
meta' dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo
e per meta' mediante scrutinio per merito  assoluto,  ai  quali  sono
ammessi rispettivamente gli impiegati della qualifica  immediatamente
inferiore  che  abbiano  compiuto  nella  medesima  quattro  anni  di
effettivo servizio. 
  Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono  nel  ruolo
quelli promossi per merito assoluto. 
  Nella prima applicazione del  presente  decreto  i  marescialli  di
prima classe ed i  marescialli  di  seconda  classe  sono  inquadrati
rispettivamente nelle qualifiche di  capo  reparto  e  di  vice  capo
reparto, conservando nelle  medesime  l'anzianita'  riconosciuta  nel
grado ai sensi delle precedenti disposizioni; i marescialli di  terza
classe nella qualifica di capo squadra al parametro  188  conservando
l'intera anzianita' riconosciuta nel grado ai sensi delle  precedenti
disposizioni aumentata di cinque anni; i brigadieri con piu'  di  tre
anni di anzianita' complessiva nei gradi  di  brigadiere  e  di  vice
brigadiere,  nella  qualifica  di  capo  squadra  al  parametro   188
conservando la anzianita'  riconosciuta  nel  grado  ai  sensi  delle
precedenti disposizioni ridotta di tre anni; i brigadieri con meno di
tre anni di anzianita' complessiva nei gradi  di  brigadiere  e  vice
brigadiere  nella  qualifica  di  capo  squadra  al   parametro   173
conservando  l'intera  anzianita'  riconosciuta   nel   grado   dalle
precedenti disposizioni; i vice brigadieri nella  qualifica  di  capo
squadra al parametro 173 conservando l'intera anzianita' riconosciuta
nel grado dalle  precedenti  disposizioni;  il  vigile  scelto  nella
qualifica di vigile al parametro 165 conservando l'intera  anzianita'
riconosciuta nel grado dalle precedenti disposizioni; il vigile nella
stessa qualifica  di  vigile  al  parametro  120  se  con  anzianita'
inferiore a due anni ed al parametro 140 se con anzianita' superiore,
conservando  l'intera  anzianita'   riconosciuta   dalle   precedenti
disposizioni;  il  vigile  con  oltre  sei  anni  di  anzianita'   e'
inquadrato direttamente  nel  parametro  165  conservando  la  intera
anzianita' riconosciuta dalle precedenti disposizioni. 
  Ai vigili ed ai vigili  scelti  attualmente  in  servizio  all'atto
della  promozione  a  capo  squadra  e'  conferito  direttamente   il
parametro 173. 
  Al personale attualmente in servizio temporaneo sara' riconosciuta,
all'atto  della  nomina  a  vigile  permanente,  la  valutazione  del
servizio prestato nella posizione di temporaneo con  i  limiti  e  le
modalita' di cui all'art. 3, ultimo comma,  della  legge  3  novembre
1963, n. 1543. Il personale medesimo all'atto della promozione a capo
squadra consegue il parametro 173. 
  Gli esami per la promozione a vice brigadiere ed a  maresciallo  di
terza classe in  via  di  espletamento  saranno  portati  a  termine,
qualora alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  siano
gia' state iniziate le prove scritte. 
  I vigili vincitori del concorso a vice  brigadiere  sono  collocati
nella qualifica di capo squadra, attribuendo nella seconda classe  di
stipendio la anzianita'  riconosciuta  ai  sensi  delle  disposizioni
vigenti al 30 giugno 1970. 
  Gli  estranei  vincitori  del  concorso  di  cui  alla  lettera  a)
dell'art. 29 della legge 16 maggio 1961,  n.  469,  saranno  nominati
allievi  capo  squadra  con  l'attribuzione  del  parametro,  143,  a
decorrere dalla  data  di  approvazione  della  graduatoria,  e  capi
squadra alla fine del corso previsto dagli articoli  33  e  34  della
legge 13 maggio 1961, n. 469. 
  I vincitori del concorso a  maresciallo  di  terza  classe  saranno
inquadrati, a decorrere dal 1 luglio 1970, subito  dopo  gli  attuali
marescialli, nella qualifica di capo squadra attribuendo nella  terza
classe  di  stipendio  l'anzianita'   riconosciuta   nel   grado   di
brigadiere. 
  Il periodo minimo  di  permanenza  nella  qualifica  di  vice  capo
reparto per l'ammissione allo scrutinio  per  la  promozione  a  capo
reparto e' ridotta a due anni per gli attuali marescialli di  seconda
e terza classe e per  i  vincitori  del  concorso  di  cui  al  comma
precedente.