Art. 60.
     (Carriera ausiliaria dell'Amministrazione della giustizia)

  Al  personale  della carriera ausiliaria dell'Amministrazione della
giustizia  si applicano le norme del presente decreto, fermo restando
il  disposto  di  cui  all'art.  203 del testo organico approvato con
regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271.