Art. 62.
                  (Capo ufficio cifra e telegrafo)

  L'art.  258  del  testo  unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  258  (Attribuzione  della  qualifica di capo ufficio cifra e
telegrafo).  -  La  qualifica  di  capo ufficio cifra e telegrafo del
Ministero delle finanze e' conferita, con decreto del Ministro per le
finanze,  sentito  il  parere del consiglio di amministrazione, ad un
impiegato  della  carriera  esecutiva dell'amministrazione centrale e
delle  intendenze  di  finanza  con  almeno  otto  anni  di effettivo
servizio nella carriera".