Art. 7.
                     (Regolamenti di esecuzione)

  Con  uno o piu' regolamenti, da emanarsi con decreto del Presidente
della  Repubblica,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri,    sentito    il   Consiglio   superiore   della   pubblica
amministrazione  ed  il  Consiglio di Stato, sono determinati i ruoli
per  i quali puo' essere esercitata la facolta' di cui al primo comma
dell'art.  5,  nonche'  gli  specifici titoli di studio richiesti, le
particolari  categorie  di  titoli  da  valutare,  le  procedure  per
l'espletamento  dei  concorsi  e  la  composizione  delle commissioni
esaminatrici,  sia  per  i concorsi unici che per quelli di accesso a
singoli   ruoli   organici,  sia  per  quelli  nazionali  che  per  i
circoscrizionali.