Art. 71.
             (Ruolo dei coadiutori tecnici della Zecca)

  E' istituito il ruolo dei coadiutori tecnici della Zecca, detraendo
le  corrispondenti  unita'  dalla  dotazione organica del ruolo della
carriera  esecutiva  del  personale  delle  direzioni provinciali del
tesoro, con le seguenti qualifiche e dotazioni:

Qualifiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posti

Coadiutore tecnico superiore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Coadiutore tecnico principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Coadiutore tecnico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  I   coadiutori   tecnici   espletano  mansioni  di  assistente  del
laboratorio  chimico  del  servizio  sanitario e del servizio tecnico
nonche' di collaborazione in genere in compiti di carattere tecnico.
  In  sede di prima applicazione, un quarto dei posti disponibili nel
ruolo   sono   conferiti   mediante   concorso  riservato  per  esame
consistente  in una prova pratica, prescindendo dal titolo di studio,
agli  impiegati  delle  carriere esecutiva ed ausiliaria nonche' agli
operai  che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano
stati  adibiti  per  un  periodo  non inferiore a tre anni a mansioni
esecutive di carattere tecnico.