Art. 73.
               (Cancellieri della giustizia militare)

  Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 28 novembre 1938,
n.  2397  e successive modificazioni, ai gradi di capitano, tenente e
sottotenente  del  ruolo  ordinario, categoria cancellieri, del Corpo
degli  ufficiali  in  congedo della giustizia militare corrisponde la
qualifica di cancelliere, rispettivamente alla terza, seconda e prima
classe  di  stipendio,  del  ruolo  della  carriera  di  concetto dei
cancellieri della giustizia militare.