Art. 87. (Personale del ruolo ad esaurimento della carriera di concetto dell'alimentazione con funzioni direttive) Al personale dei servizi dell'alimentazione il quale, assunto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 1945 in qualita' di esperto con funzioni di carattere direttivo, sia stato inquadrato nel ruolo ad esaurimento della carriera di concetto dei servizi dell'alimentazione ai sensi della legge 6 marzo 1958, n. 199 ed abbia conservato le funzioni direttive ai sensi dell'art. 12 della suddetta legge n. 199, e' attribuito "ad personam" il trattamento economico relativo ai parametri 257, 307 e 387 in luogo rispettivamente di quello corrispondente agli ex coefficienti di stipendio 325, 402 e 500. Gli impiegati con parametro 387 che svolgono funzioni di capo compartimento conseguono, al compimento di otto anni di effettivo servizio senza demerito in tale funzione, il parametro di stipendio 530.