Art. 89.
  (Collocatori degli uffici del lavoro e della massima occupazione)

  Per   i  collocatori  degli  uffici  del  lavoro  e  della  massima
occupazione  i  periodi  minimi  di effettivo servizio previsti negli
articoli  26  e 28 per il conseguimento delle promozioni sono ridotti
di due anni.
  Sono  abrogati  gli articoli 6 e 7 della legge 21 dicembre 1961, n.
1336 come sostituiti dall'art. 1 della legge 10 gennaio 1968, n. 8.