Art. 95. 
                   (Carriere ausiliarie tecniche) 
 
  Gli  impiegati  che   attualmente   rivestono   la   qualifica   di
sorvegliante tecnico capo e sorvegliante tecnico  vengono  inquadrati
con la qualifica di sorvegliante tecnico capo. 
  Agli impiegati provenienti dalla qualifica attuale di  sorvegliante
tecnico capo e' attribuita,  nella  qualifica  di  inquadramento,  la
seconda  classe  di  stipendio  con  l'anzianita'   posseduta   nella
qualifica di provenienza.