Art. 9. L'art. 15 della legge 28 marzo 1962, n. 143, e' sostituito dal seguente: "Alla categoria di capo operaio possono accedere gli operai specializzati mediante scrutinio per merito comparativo da effettuarsi, per ogni sede di servizio, tra gli appartenenti a quest'ultima categoria da almeno cinque anni, che siano stati classificati "ottimo" nell'ultimo triennio e che abbiano lodevolmente esercitato Per non meno di trecento giorni lavorativi le mansioni di capo operaio. A tal fine sono valutabili i giorni lavorativi nei quali l'operaio specializzato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia svolto le mansioni di capo squadra di cui allo art. 49 del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842. Gli operai comuni con anzianita' non inferiore a cinque anni che abbiano svolto in modo lodevole, anche anteriormente alla data da cui ha effetto il presente decreto, mansioni di controllo nella produzione per almeno trecento giorni lavorativi e che siano stati classificati "ottimo" nell'ultimo triennio possono accedere alla categoria dei qualificati mediante scrutinio per merito comparativo; da effettuare in ogni sede di servizio. Gli scrutini di cui ai precedenti commi sono effettuati dal consiglio di amministrazione per il personale ausiliario ed operaio entro il mese di dicembre di ciascun anno e le nomine decorreranno, a tutti gli effetti, dal 1 gennaio dell'anno successivo".