Art. 9.

  L'art.  15  della  legge  28  marzo 1962, n. 143, e' sostituito dal
seguente:
  "Alla  categoria  di  capo  operaio  possono  accedere  gli  operai
specializzati   mediante   scrutinio   per   merito   comparativo  da
effettuarsi,  per  ogni  sede  di  servizio,  tra  gli appartenenti a
quest'ultima  categoria  da  almeno  cinque  anni,  che  siano  stati
classificati "ottimo" nell'ultimo triennio e che abbiano lodevolmente
esercitato  Per non meno di trecento giorni lavorativi le mansioni di
capo  operaio.  A  tal  fine  sono valutabili i giorni lavorativi nei
quali  l'operaio specializzato, anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, abbia svolto le mansioni di capo squadra
di   cui   allo   art.  49  del  regolamento  approvato  con  decreto
ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842.
  Gli  operai  comuni  con anzianita' non inferiore a cinque anni che
abbiano svolto in modo lodevole, anche anteriormente alla data da cui
ha   effetto   il  presente  decreto,  mansioni  di  controllo  nella
produzione  per  almeno  trecento giorni lavorativi e che siano stati
classificati  "ottimo"  nell'ultimo  triennio  possono  accedere alla
categoria  dei qualificati mediante scrutinio per merito comparativo;
da effettuare in ogni sede di servizio.
  Gli  scrutini  di  cui  ai  precedenti  commi  sono  effettuati dal
consiglio  di  amministrazione per il personale ausiliario ed operaio
entro il mese di dicembre di ciascun anno e le nomine decorreranno, a
tutti gli effetti, dal 1 gennaio dell'anno successivo".