Art. 6. 
 
  Le obbligazioni emesse coi Regi Decreti 13 settembre 1867, n. 3918,
e 26 maggio 1868, n. 4682, e non ancora  vendute  alla  scadenza  del
mese   successivo   alla   data   della   presente   Legge,   saranno
immediatamente annullate. 
 
  E' fatta facolta  al Governo del Re di emettere, nelle epoche e nei
modi che credera  pia¹ opportuni, tanti titoli fruttiferi  al  5  per
cento, quanti valgano a fare entrare nelle casse dello Stato la somma
effettiva di duecento ottantatre milioni. 
 
  Questi titoli saranno accettati  al  valor  nominale  in  conto  di
prezzo dei beni da vendersi cosa; in esecuzione della presente Legge,
come di quella in data 15 agosto 1867, ed  annullati  mano  mano  che
saranno ritirati. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come Legge dello Stato. 
 
    Dato a Firenze adda; 11 agosto 1870. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
   Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli M. Raeli. 
 
                                                      Quintino Sella.