Art. 6. Le obbligazioni emesse coi Regi Decreti 13 settembre 1867, n. 3918, e 26 maggio 1868, n. 4682, e non ancora vendute alla scadenza del mese successivo alla data della presente Legge, saranno immediatamente annullate. E' fatta facolta al Governo del Re di emettere, nelle epoche e nei modi che credera pia¹ opportuni, tanti titoli fruttiferi al 5 per cento, quanti valgano a fare entrare nelle casse dello Stato la somma effettiva di duecento ottantatre milioni. Questi titoli saranno accettati al valor nominale in conto di prezzo dei beni da vendersi cosa; in esecuzione della presente Legge, come di quella in data 15 agosto 1867, ed annullati mano mano che saranno ritirati. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Dato a Firenze adda; 11 agosto 1870. VITTORIO EMANUELE Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli M. Raeli. Quintino Sella.