(Allegato L-art. 1)
 
                             Allegato L 
 
                     Legge sul dazio di consumo. 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli articoli 16 e 17 della Legge  3  luglio  1864,  n.  1827,  sono
applicabili solamente ai Comuni chiusi colle porzioni loro  che  sono
al di fuori del recinto daziario, ed ai Consorzi volontari di  Comuni
aperti, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a dieci mila
abitanti. 
 
  Per questi Consorzi e per le suddette porzioni di Comuni chiusi  la
tariffa del dazio governativo non potra'  essere diminuita. 
 
  La riscossione  dei  dazi  nei  Comuni  aperti  non  costituiti  in
Consorzio volontario, come nel precedente paragrafo,  si  fara'   per
appalto provinciale o  circondariale,  o  per  gruppo  di  distretti,
osservati la Legge ed il Regolamento sulla contabilita'  dello Stato.