Allegato L Legge sul dazio di consumo. Art. 1. Gli articoli 16 e 17 della Legge 3 luglio 1864, n. 1827, sono applicabili solamente ai Comuni chiusi colle porzioni loro che sono al di fuori del recinto daziario, ed ai Consorzi volontari di Comuni aperti, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a dieci mila abitanti. Per questi Consorzi e per le suddette porzioni di Comuni chiusi la tariffa del dazio governativo non potra' essere diminuita. La riscossione dei dazi nei Comuni aperti non costituiti in Consorzio volontario, come nel precedente paragrafo, si fara' per appalto provinciale o circondariale, o per gruppo di distretti, osservati la Legge ed il Regolamento sulla contabilita' dello Stato.