Art. 10. Nell'esportazione dell'alcool sara' restituita la tassa pagata all'interno, nella ragione di lire 16 l'ettolitro, qualora esso non segni meno di 78 gradi di detto alcoolometro e sia in quantita' non inferiore a cinque ettolitri. Il Governo provvedera' alla restituzione della tassa per l'alcool che consti aggiunto ai vini che si esportano all'estero in botti e in quantita' non inferiore a trenta ettolitri, nella misura ed alle condizioni da stabilirsi per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.