(Allegato L-art. 10)
                              Art. 10. 
 
  Nell'esportazione dell'alcool sara'   restituita  la  tassa  pagata
all'interno, nella ragione di lire 16 l'ettolitro, qualora  esso  non
segni meno di 78 gradi di detto alcoolometro e sia in quantita'   non
inferiore a cinque ettolitri. 
 
  Il Governo provvedera'  alla restituzione della tassa per  l'alcool
che consti aggiunto ai vini che si esportano all'estero in botti e in
quantita'  non inferiore a trenta ettolitri,  nella  misura  ed  alle
condizioni da stabilirsi per Decreto Reale, sentito il  Consiglio  di
Stato.