Art. 11. I Consigli comunali possono imporre: a) Una sopratassa sui generi colpiti da dazio di consumo a pro dello Stato sino al 50 per cento del medesimo; b) Un dazio proprio sopra gli altri oggetti nel limite del 20 per cento del valore. Ove si tratti di oggetti non contemplati dalla Legge 3 luglio 1864 e dal Decreto legislativo 28 giugno 1866, le tariffe deliberate dal Consiglio comunale, previo avviso della Camera di commercio, dovranno essere approvate con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato. Nulla e' innovato per le farine, pane, paste e riso.