(Allegato L-art. 12)
                              Art. 12. 
 
  I  Consigli  comunali  possono  imporre   una   tassa   addizionale
sull'alcool e sui prodotti  alcoolici  fabbricati  entro  il  recinto
daziario, e destinati ad essere ivi consumati, nei limiti del 50  per
cento della tassa accennata nell'art. 6.