Art. 13. La tassa di macellazione dei suini per uso particolare e' ridotta a lire 3 nei Comuni aperti contermini ai Comuni chiusi, e nelle porzioni dei Comuni chiusi al di fuori del recinto daziario; e a lire due negli altri Comuni aperti. Questa tassa non sara' bonificata per le carni introdotte negli esercizi di vendita nei territori sopraindicati. I porchetti da latte sono esenti da tassa.