(Allegato L-art. 13)
                              Art. 13. 
 
  La tassa di macellazione dei suini per uso particolare e' ridotta a
lire 3 nei  Comuni  aperti  contermini  ai  Comuni  chiusi,  e  nelle
porzioni dei Comuni chiusi al di fuori del recinto daziario; e a lire
due negli altri Comuni aperti. 
 
  Questa tassa non sara'  bonificata per le  carni  introdotte  negli
esercizi di vendita nei territori sopraindicati. I porchetti da latte
sono esenti da tassa.