(Allegato L-art. 15)
                              Art. 15. 
 
  E' data facolta'  ai Comuni chiusi abbuonati di applicare ai  corpi
armati  delle  Guardie  daziarie  tutte  o  singole  le  disposizioni
legislative e regolamentarle vigenti  per  le  Guardie  doganali  del
Regno.  Tutte  le  spese  che  il  Governo  dovesse  sopportare   per
l'esecuzione delle dette  disposizioni  gli  saranno  rimborsate  dai
rispettivi Comuni interessati.