Art. 15. E' data facolta' ai Comuni chiusi abbuonati di applicare ai corpi armati delle Guardie daziarie tutte o singole le disposizioni legislative e regolamentarle vigenti per le Guardie doganali del Regno. Tutte le spese che il Governo dovesse sopportare per l'esecuzione delle dette disposizioni gli saranno rimborsate dai rispettivi Comuni interessati.