Art. 16. Con Decreto Reale, deliberato in Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio di Stato, saranno approvate: 1° Le norme per la determinazione e per il modo di riscossione dell'imposta sulla fabbricazione dei prodotti alcoolici, col ragguaglio alla tassa stabilita per l'alcool a 78 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac; 2° Le discipline e le altre condizioni per la riscossione di tale imposta, anche mediante abbuonamenti coi fabbricatori, per la vigilanza, per le contravvenzioni e per le pene da applicarsi entro i limiti stabiliti dalla Legge e dal legislativo Decreto succitati; 3° Le disposizioni speciali a riguardo di coloro che estraggono l'alcool da prodotti accessorii dell'agricoltura, esercitando tale industria in dettaglio; 4° Le norme per la costituzione, per i cambiamenti, pel mantenimento delle linee daziarie dei Comuni chiusi, per i vincoli, le discipline e le servitu' nella zona di vigilanza intorno alle dette linee; 5° Le norme per la formazione dei Consorzi dei Comuni aperti; 6° Le cautele per la riscossione della tassa dei suini ad uso particolare nei Comuni aperti, e nei territori dei Comuni chiusi al di fuori del recinto daziario.