(Allegato L-art. 16)
                              Art. 16. 
 
  Con Decreto Reale, deliberato in Consiglio dei Ministri  e  sentito
il Consiglio di Stato, saranno approvate: 
 
    1° Le norme per la determinazione e per il  modo  di  riscossione
dell'imposta  sulla  fabbricazione  dei   prodotti   alcoolici,   col
ragguaglio  alla  tassa   stabilita   per   l'alcool   a   78   gradi
dell'alcoolometro di Gay-Lussac; 
 
    2° Le discipline e le altre condizioni per la riscossione di tale
imposta,  anche  mediante  abbuonamenti  coi  fabbricatori,  per   la
vigilanza, per le contravvenzioni e per le pene da applicarsi entro i
limiti stabiliti dalla Legge e dal legislativo Decreto succitati; 
 
    3° Le disposizioni speciali a riguardo di coloro  che  estraggono
l'alcool da prodotti accessorii  dell'agricoltura,  esercitando  tale
industria in dettaglio; 
 
    4°  Le  norme  per  la  costituzione,  per  i  cambiamenti,   pel
mantenimento delle linee daziarie dei Comuni chiusi, per  i  vincoli,
le discipline e le servitu' nella  zona  di  vigilanza  intorno  alle
dette linee; 
 
    5° Le norme per la formazione dei Consorzi dei Comuni aperti; 
 
    6° Le cautele per la riscossione della tassa  dei  suini  ad  uso
particolare nei Comuni aperti, e nei territori dei Comuni  chiusi  al
di fuori del recinto daziario.