(Allegato L-art. 2)
                               Art. 2. 
 
  Ai Comuni abbuonati non si possono accordare dilazioni al pagamento
delle rate di canone. 
 
  Quelle gia'  concesse pel debito arretrato a  tutto  il  1868  sono
estese anche alle somme insolute del canone pel 1869. 
 
  I Comuni i quali non hanno debito che sul canone del 1869, ed a  di
cui favore non si fecero concessioni speciali,  potranno  soddisfarlo
entro  il  1870  insieme  alle  rate  mensili  maturande  del  canone
corrente. 
 
  A partire dal 1° gennaio 1871, per qualsiasi ritardo nel  pagamento
delle  rate  scadute  o  che  andranno  a  scadere,   sara'    dovuto
l'interesse del 6 per cento. 
 
  Dopo due mesi di ritardo nel pagamento delle somme dovute a  sconto
tanto del debito arretrato, che del canone corrente, il Governo  deve
assumere direttamente o per  appalto  la  riscossione  dei  dazi  si'
governativi che  comunali,  ripagandosi  innanzi  tutto  del  proprio
credito sui proventi spettanti al Comune.