Art. 2. Ai Comuni abbuonati non si possono accordare dilazioni al pagamento delle rate di canone. Quelle gia' concesse pel debito arretrato a tutto il 1868 sono estese anche alle somme insolute del canone pel 1869. I Comuni i quali non hanno debito che sul canone del 1869, ed a di cui favore non si fecero concessioni speciali, potranno soddisfarlo entro il 1870 insieme alle rate mensili maturande del canone corrente. A partire dal 1° gennaio 1871, per qualsiasi ritardo nel pagamento delle rate scadute o che andranno a scadere, sara' dovuto l'interesse del 6 per cento. Dopo due mesi di ritardo nel pagamento delle somme dovute a sconto tanto del debito arretrato, che del canone corrente, il Governo deve assumere direttamente o per appalto la riscossione dei dazi si' governativi che comunali, ripagandosi innanzi tutto del proprio credito sui proventi spettanti al Comune.