(Allegato L-art. 4)
                               Art. 4. 
 
  Dove, per la contiguita'  o vicinanza delle abitazioni  o  borgate,
la vigilanza sulla riscossione del dazio  lo  richiegga,  potra'   il
Governo affidare ai Comuni chiusi la  riscossione  per  abbuonamento,
tanto dei dazi governativi che  addizionali  e  comunali  dei  Comuni
contermini, sulla base della rispettiva tariffa. Questo abbuonamento,
colle sue condizioni rispetto ai Comuni interessati, sara'  stabilito
per Decreto Reale, sentiti i Comuni stessi, il Consiglio  provinciale
e il Consiglio di Stato. 
 
  In  questo   caso   i   depositi   nei   Comuni   aperti   soggetti
all'abbuonamento  saranno  sottoposti  a   speciali   discipline   da
stabilirsi con Decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.