Art. 4. Dove, per la contiguita' o vicinanza delle abitazioni o borgate, la vigilanza sulla riscossione del dazio lo richiegga, potra' il Governo affidare ai Comuni chiusi la riscossione per abbuonamento, tanto dei dazi governativi che addizionali e comunali dei Comuni contermini, sulla base della rispettiva tariffa. Questo abbuonamento, colle sue condizioni rispetto ai Comuni interessati, sara' stabilito per Decreto Reale, sentiti i Comuni stessi, il Consiglio provinciale e il Consiglio di Stato. In questo caso i depositi nei Comuni aperti soggetti all'abbuonamento saranno sottoposti a speciali discipline da stabilirsi con Decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.