(Allegato L-art. 5)
                               Art. 5. 
 
  E' vendita al minuto quella in quantita'  minore di  litri  25  pel
vino, e di litri 10 per l'acquavite, per l'alcool e per i liquori. 
 
  L'atto di vendita al minuto sara'  considerato come  l'apertura  di
un esercizio non autorizzato, e dara'  luogo alla contestazione della
frode. 
 
  E' soggetta a dazio nei Comuni aperti anche  la  distribuzione  non
gratuita fra piu' persone del vino o dei prodotti  alcoolici,  quando
la porzione individuale sia in quantita'  minore delle sopraindicate. 
 
  In tali casi sono solidalmente tenuti al pagamento del dazio  tutti
coloro che partecipano alla distribuzione negli accennati  limiti  di
quantita' . 
 
  Non sono tenute al pagamento del dazio  le  Societa'   cooperative,
pei generi che provvedono e distribuiscono fra i soci  esclusivamente
per scopi di beneficenza, e che si consumano alle case di coloro  cui
la distribuzione e' fatta. 
 
  Non e' soggetta a dazio la distribuzione di vino, vinello ed  altre
bevande vinose somministrate per sovrappiu' di mercede giornaliera ai
braccianti e coloni addetti a lavori agricoli.