Art. 5. E' vendita al minuto quella in quantita' minore di litri 25 pel vino, e di litri 10 per l'acquavite, per l'alcool e per i liquori. L'atto di vendita al minuto sara' considerato come l'apertura di un esercizio non autorizzato, e dara' luogo alla contestazione della frode. E' soggetta a dazio nei Comuni aperti anche la distribuzione non gratuita fra piu' persone del vino o dei prodotti alcoolici, quando la porzione individuale sia in quantita' minore delle sopraindicate. In tali casi sono solidalmente tenuti al pagamento del dazio tutti coloro che partecipano alla distribuzione negli accennati limiti di quantita' . Non sono tenute al pagamento del dazio le Societa' cooperative, pei generi che provvedono e distribuiscono fra i soci esclusivamente per scopi di beneficenza, e che si consumano alle case di coloro cui la distribuzione e' fatta. Non e' soggetta a dazio la distribuzione di vino, vinello ed altre bevande vinose somministrate per sovrappiu' di mercede giornaliera ai braccianti e coloni addetti a lavori agricoli.