(Allegato L-art. 6)
                               Art. 6. 
 
  Il dazio di  consumo  a  pro  dello  Stato  all'introduzione  degli
alcool, acquavite e liquori nei Comuni chiusi, ed all'immissione  dei
medesimi negli esercizi di vendita al minuto nei  Comuni  aperti,  e'
dovunque stabilito: 
 
    a) Per quelli fino a 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac, in
lire 8 per ettolitro; 
 
    b) Per quelli a piu' di 59 gradi  di  detto  alcoolometro  e  pei
liquori, in lire 12 per ettolitro; 
 
    c) Per quelli introdotti in bottiglie e' sempre di  centesimi  20
per bottiglia.