Art. 6. Il dazio di consumo a pro dello Stato all'introduzione degli alcool, acquavite e liquori nei Comuni chiusi, ed all'immissione dei medesimi negli esercizi di vendita al minuto nei Comuni aperti, e' dovunque stabilito: a) Per quelli fino a 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac, in lire 8 per ettolitro; b) Per quelli a piu' di 59 gradi di detto alcoolometro e pei liquori, in lire 12 per ettolitro; c) Per quelli introdotti in bottiglie e' sempre di centesimi 20 per bottiglia.