(Allegato L-art. 7)
                               Art. 7. 
 
  E' istituita a pro dello  Stato  una  imposta  sulla  fabbricazione
degli  alcool,  in  ragione  di  lire  20  l'ettolitro  a  78   gradi
dell'alcoolometro di Gay-Lussac. 
 
  E' esente da imposta la rettificazione o  trasformazione  qualunque
di alcool pel quale fu pagata la tassa di produzione. 
 
  Non e' dovuta imposta da  coloro  che,  non  esercitando  commercio
qualsiasi di prodotti alcoolici, estraggano acquavite da materie  dei
proprii fondi per esclusivo uso  particolare  ed  in  quantita'   non
superiore a mezzo ettolitro all'anno.