Art. 8. Ai diritti doganali per l'importazione dall'estero delle bevande distillate sara' aggiunta una sopratassa in ragione di lire 20 l'ettolitro a 78 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac. Per quelle introdotte in bottiglie la sopratassa sara' di centesimi 20 l'una. Per le miscele, il cui ingrediente principale sia l'alcool, la sopratassa sara' sempre di lire 20 l'ettolitro. Tale sopratassa si riscuotera' anche sulle quantita' introdotte nelle citta' franche e nei porti franchi, a meno che non si tratti di semplice transito.