(Allegato L-art. 8)
                               Art. 8. 
 
  Ai diritti doganali per l'importazione  dall'estero  delle  bevande
distillate sara'  aggiunta una  sopratassa  in  ragione  di  lire  20
l'ettolitro a 78 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac. 
 
  Per  quelle  introdotte  in  bottiglie  la  sopratassa  sara'    di
centesimi 20 l'una. 
 
  Per le miscele, il cui  ingrediente  principale  sia  l'alcool,  la
sopratassa sara'  sempre di lire 20 l'ettolitro. 
 
  Tale sopratassa si riscuotera'  anche sulle  quantita'   introdotte
nelle citta'  franche e nei porti franchi, a meno che non  si  tratti
di semplice transito.