Art. 2. E' accordata agli ispettori e Ricevitori del registro e bollo ed ai Cancellieri giudiziari una retribuzione in ragione del 10 per cento sulle sopratasse e pene pecuniarie riscosse per contravvenzioni da essi scoperte o denunziate, e dipendenti: 1° Da non fatto uso della carta bollata o delle marche da bollo prescritte; 2° Da ommessa registrazione di atti e contratti soggetti a tale formalita' entro termine fisso; 3° Da non fatta denuncia della riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta' , o dell'avveramento di condizioni sospensive; 4° Da omessa denunzia di successioni o da omissione dei beni d'ogni specie nelle denunzie presentate. La retribuzione per le contravvenzioni, di che ai suddetti numeri 2, 3 e 4, non e' dovuta al Ricevitore del registro quando gli atti e le denunzie siano presentati volontariamente per la registrazione e la liquidazione delle tasse e sopratasse dovute.