(Allegato M-art. 2)
                               Art. 2. 
 
  E' accordata agli ispettori e Ricevitori del registro e bollo ed ai
Cancellieri giudiziari una retribuzione in ragione del 10  per  cento
sulle sopratasse e pene pecuniarie riscosse  per  contravvenzioni  da
essi scoperte o denunziate, e dipendenti: 
 
    1° Da non fatto uso della carta bollata o delle marche  da  bollo
prescritte; 
 
    2° Da ommessa registrazione di atti e contratti soggetti  a  tale
formalita'  entro termine fisso; 
 
    3° Da non fatta denuncia della riunione dell'usufrutto alla  nuda
proprieta' , o dell'avveramento di condizioni sospensive; 
 
    4° Da omessa denunzia di successioni  o  da  omissione  dei  beni
d'ogni specie nelle denunzie presentate. 
 
  La retribuzione per le contravvenzioni, di che ai  suddetti  numeri
2, 3 e 4, non e' dovuta al Ricevitore del registro quando gli atti  e
le denunzie siano presentati volontariamente per la  registrazione  e
la liquidazione delle tasse e sopratasse dovute.